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Cronaca Cesenatico

Verande della discordia, Comune condannato anche in Appello a pagare i danni ai "Gessi"

Per il Comune di Cesena si avvicina sempre di più l'ipotesi di un salasso per il risarcimento della questione dei "Gessi". Anche la Corte d'Appello, infatti, ha respinto le tesi del municipio e quindi confermato la sentenza di primo grado

Per il Comune di Cesena si avvicina sempre di più l'ipotesi di un salasso per il risarcimento della questione dei “Gessi”. Anche la Corte d'Appello, infatti, ha respinto le tesi del municipio e quindi confermato la sentenza di primo grado che condanna, senza però una quantificazione, il Comune di Cesena a pagare i danni alla società “Al monte”, che aveva avuto in concessione l'immobile comunale. La questione è quella più eclatante del “caso verande” a Cesena.

Nel 2001-2003, infatti, il Comune concesse l'immobile per realizzare il ristorante “I Gessi” con la promessa di poter realizzare una veranda che ampliava l'area per i tavoli destinati ai clienti. Tuttavia lo stesso Comune, a concessione già fatta, sostanzialmente si “rimangiò” la promessa ed anzi, nel 2009 venne definitivamente modificata quella parte delle norme urbanistiche che rendevano possibile le contestate “verande”, con 65 pratiche di questo tipo già avviate e poi bloccate.

Già la sentenza pronunciata lo scorso anno aveva dichiarato nulla la convenzione stipulata fra la Società al Monte e il Comune di Cesena nell’agosto del 2002 e aveva condannato il Comune al risarcimento danni. Appena ricevuta la notizia il Sindaco Paolo Lucchi, il Vicesindaco Carlo Battistini e l’Assessore alle Politiche di qualificazione urbana Orazio Moretti hanno informato i consiglieri comunali inviando loro una nota nella quale ripercorrono la vicenda. In particolare, Sindaco e Assessori specificano che, in caso di condanna definitiva, l’Amministrazione comunale intende avviare una azione di rivalsa nei confronti dei responsabili della sottoscrizione degli atti ritenuti illegittimi dal Tribunale.

Spiegano infatti i tre amministratori: “Una cosa è però opportuno chiarire fin d’ora: in caso di conclusione negativa del percorso giudiziario, nessun onere finanziario verrà “scaricato” sui cesenati. Infatti, in caso di condanna definitiva, l’Amministrazione comunale intende avviare una azione di rivalsa diretta nei confronti dei responsabili della sottoscrizione degli atti ritenuti illegittimi dal Tribunale”.

I FATTI SECONDO IL COMUNE.
L’ 11 giugno 2001, il Comune bandì una gara per assegnare l’immobile di via del Monte n. 1534, da adibire a ristorante, mettendo a carico dell’aggiudicatario ogni spesa d’allestimento e una somma annuale, a corrispettivo dell’uso. Nel bando non vi era alcun cenno alla realizzazione di verande.

Nell’offerta formulata dai signori Stradaroli, Ceccarelli e Lelli, che fu ritenuta la migliore, era prevista anche la realizzazione di una struttura provvisoria denominata “veranda”, che all’epoca poteva essere autorizzata solo mediante titolo edilizio provvisorio e per una durata limitata. In seguito, il 21 Agosto 2002, fu stipulato il contratto di concessione per la durata di anni 25 con la Società “Al Monte s. r. l.” costituita da Stradaroli, Ceccarelli e Lelli, che stabiliva come ogni onere di progettazione, ristrutturazione ed adeguamento del fabbricato, fosse a carico della società , che doveva, altresì, curare la manutenzione dell’area circostante.

Nell’approvare gli elaborati proposti dagli aggiudicatari, il Comune inserì espressamente la seguente clausola: “Il concessionario dà atto che, per poter procedere alla realizzazione della veranda, indicata negli elaborati progettuali ai sensi dell’art. 105 del vigente Regolamento Edilizio, dovrà preventivamente sottoscrivere l’atto unilaterale d’obbligo di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 6 del 7 gennaio 1997 e modifiche”. Tale atto unilaterale d’obbligo, sottoscritto il 19.6.2003 prevedeva, fra l‘altro, la facoltà del Comune di richiedere la rimozione della veranda provvisoria, in qualsiasi momento, ed in particolare “per sopraggiunte nuove normative”, senza che il soggetto autorizzato potesse richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo, e, a garanzia di tale obbligo, la società fornì apposita garanzia fideiussoria.

Contemporaneamente, il 19.6.2003, venne rilasciata l’autorizzazione edilizia temporanea per l’installazione della veranda: l’autorizzazione aveva la durata di cinque anni; la scadenza era prevista il 19.6.2008; non è mai stato chiesto il rinnovo. In data 27.1.2005 la società Al Monte comunicò la conclusione dei lavori, ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità. Tuttavia l’istanza mancava della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. R. n. 31/2002 e quindi il Comune invitò, con nota del 5.4.2005, la società Al Monte a presentare la documentazione necessaria, dando atto che il rilascio del certificato di conformità edilizia restava sospeso.

La richiesta di tale documentazione rimase senza esito per 4 anni e mezzo, fino al 9 Novembre 2009. Alla stessa ha fatto seguito l’ulteriore sospensione del 28 Gennaio 2010. In seguito, con Delibera n. 58 del 2 aprile 2009, il Consiglio Comunale approvò il nuovo Regolamento Edilizio nel quale, abrogando il precedente articolo, non era più prevista la possibilità di rilascio di titoli edilizi precari. A questo punto (con l’autorizzazione provvisoria per la veranda già scaduta il 19 Giugno 2008, ovvero 10 mesi prima, senza neppure la richiesta di rinnovo) non poteva che essere avviato il procedimento di demolizione della  “veranda” del ristorante “I Gessi” .

Conclude la nota del Comune: “È pertanto evidente che sulla vicenda della veranda del Ristorante “I Gessi” questa Giunta non ha alcuna responsabilità diretta, poiché i fatti hanno inizio 12 anni fa, nel 2002 e si concludono con la Delibera del Consiglio Comunale del 2 aprile 2009”.

IL PERCORSO GIUDIZIARIO
Con ricorso notificato il 19.5.2010, la società “Al Monte” ha chiesto al TAR la nullità o, in via subordinata, la risoluzione della convenzione stipulata il 21.8.2002, e la condanna del Comune di Cesena al risarcimento di un danno patrimoniale di oltre 2.700.000 euro. Con sentenza n. 111 del 9.2.2012, il TAR dichiarava il ricorso inammissibile, e non di competenza del giudice amministrativo.

La società “Al Monte”, in data 21.9.2012, ha depositato ricorso avanti il Tribunale di Forlì, rinnovando le proprie pretese, con la richiesta di una condanna in via provvisionale del Comune di 650.000 euro. Successivamente il Dirigente del Settore Patrimonio ha disposto la risoluzione del contratto di concessione in uso dell’immobile a seguito dei gravi inadempimenti della società “Al Monte”. Infine la sentenza del 4 Novembre 2013, ha dichiarato la nullità del contratto stipulato il 21.08.2002 e condannato in modo generico il Comune a risarcire il danno alla società “Al Monte”, senza quantificarlo, respingendo la richiesta provvisionale di 650.000 euro.

A questa sentenza il Comune di Cesena ha presentato ricorso. L’udienza di oggi  ha respinto l’appello avanzato dal Comune, confermando quindi la sentenza di primo grado ma leggendo il solo dispositivo, rinviando al deposito delle sentenza il dettaglio delle motivazioni.

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