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Cronaca

Nuovo decreto, dai saldi al bagarinaggio alle recensioni 'fasulle': "Novità importanti per i consumatori"

A fare il punto su diverse novità interessanti per i consumatori è l'associazione Adoc di Forlì-Cesena (Associazione Difesa Orientamento Consumatori) attraverso Giorgio Casadei

Saldi, siti di comparazione, recensioni online, secondary ticketing, diritto di recesso nel settore delle vendite porta a porta. Sono in arrivo importanti novità per i consumatori in materia di saldi, pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette. Il Consiglio dei Ministri ha approvato, infatti, il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UE 2019/2161 sulle nuove disposizioni normative per rafforzare la tutela dei consumatori in caso di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere. A fare il punto su diverse novità interessanti per i consumatori è l'associazione Adoc di Forlì-Cesena (Associazione Difesa Orientamento Consumatori) attraverso Giorgio Casadei.

Le principali novità introdotte dal Decreto

La trasparenza di informazione verso i consumatori: in particolare negli annunci di riduzione di prezzo di un prodotto dovrà essere indicato il prezzo più basso praticato dal venditore  nei 30 giorni precedenti; le pratiche commerciali scorrette, con l’introduzione di una nuova tipologia qualificabile come pratica ingannevole nel caso di promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche (cosiddetto dual quality); il regime sanzionatorio sarà modificato con l’aumento da 5 a 10 milioni di euro del massimo edittale delle sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta; la sanzione massima irrogabile unionale sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere o diffuse a livello; l’aumento a 10 milioni di euro della sanzione dall’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti.

Con il Decreto vengono introdotte “sanzioni armonizzate a livello europeo anche nel caso in cui un professionista utilizzi clausole definite vessatorie. Inoltre i consumatori lesi potranno adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito”. Infine vengono introdotte “maggiori tutele per vendite in occasione di visite non richieste (attenzione a chiamare i numeri in sovraimpressione nelle pubblicità delle trasmissioni tv per prenotare dimostrazioni a casa, “ gratuite”, di materassi, orologi, depuratori “regalati” dell’acqua e false spie per la fuga del gas che suonano anche quando bolle la pentola per cuocere la pasta e… vanno a batteria (e quando si scarica?), prodotti miracolosi di vario genere, ecc.) o escursioni organizzate mettendo volantini che preannunciano la visita negli ingressi condominiali o nelle buchette della posta, prolungando a favore dei cittadini la possibilità di esercitare il diritto di ripensamento non più entro quattordici giorni ma entro trenta giorni. (diffidate sempre dei promoter che dichiarano che verranno loro entro le scadenze di legge per l’eventuale recesso: vengono sempre dopo la scadenza del termine quando non resta che pagare).

Cosa cambia in concreto?

Spiega Adoc: "La prima regola riguarda i saldi di fine stagione.Troppo spesso abbiamo assistito al “giochetto” dei commercianti di alzare i prezzi prima dell’applicazione della percentuale di sconto: una prassi che ora non potrà più essere attuata. Per i prodotti in saldo si dovrà indicare il prezzo praticato negli ultimi 30 giorni, così da bloccare sconti fasulli e finte campagne promozionali”. Diventa poi pratica ingannevole la promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene venduto in altri Stati membri, sebbene diverso significativamente per composizione o caratteristiche".

"Il decreto realizza una vera “rivoluzione” sul fronte di quelle pratiche che, grazie a web e social network, sono ormai diffusissime e influenzano le scelte dei consumatori: saranno ingannevoli la mancata chiara indicazione di annunci pubblicitari a pagamento per ottenere una classificazione migliore dei prodotti; la rivendita di biglietti per eventi acquistati utilizzando strumenti automatizzati; l’utilizzo di false o non verificate recensioni dei prodotti. Questo significa che i comparatori online di beni e servizi (assicurazioni, telefonia, contratti luce e gas) così come chi realizza test comparativi di prodotti, dovranno non solo rivelare i parametri che determinano la classificazione delle offerte risultanti da una ricerca, ma anche indicare chiaramente ai consumatori quando i risultati sono frutto di un accordo commerciale stipulato tra la piattaforma di comparazione e una società che figura tra quelle pubblicizzate dalla piattaforma stessa. Inoltre, in tema di recensioni, sempre più usate dai consumatori nella scelta di beni e servizi da acquistare, saranno vietate quelle false, e gli operatori dovranno, pena pesanti sanzioni, dare indicazioni agli utenti circa le misure adottate, per garantire che le recensioni pubblicate siano effettivamente veritiere e provengano da consumatori che hanno acquistato o utilizzato il prodotto. Stop anche alla piaga del “secondary ticketing”, con i professionisti che non potranno più rivendere (spesso a prezzi stellari) biglietti per eventi come concerti, spettacoli, acquistati con strumenti automatizzati in grado di eludere i limiti previsti dalla legge".

Infine, il Decreto introduce “maggiori tutele per chi apre la porta a venditori e firma presso il proprio domicilio contratti di acquisto di beni o forniture di servizi (luce, gas, telefonia,ecc,). Il decreto prolunga a 30 giorni il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento per i soli contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l’abitazione del consumatore o di escursioni organizzate per vendere prodotti nelle strade, nei mercati, nei parcheggi o nelle gallerie dei supermercati)".                                                                                                                                   


 

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