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Ramiglie e potature, sì al fuoco controllato: chi sgarra rischia anche il carcere

Per chi brucia materiale vegetale di origine agricola o urbana insieme ad altre tipologie di rifiuti si configura il caso di "combustione illecita di rifiuti", punito con la reclusione da 2 a 6 anni

E’ stata firmata giovedì mattina l’ordinanza che detta le nuove regole da seguire per la bruciatura controllata degli sfalci e dei residui di potatura di provenienza agricola. “Questa nuova ordinanza – ricordano il sindaco Lucchi e l’assessore all’Agricoltura Christian Castorri – è stata determinata dalle necessità di adeguarci alle modifiche introdotte durante l’estate nella normativa nazionale in materia. La novità più rilevante è rappresentata dal fatto che in passato sfalci e ramaglie erano assimilati ai rifiuti speciali, e di conseguenza vigeva l’assoluto divieto di bruciarli. Ora, invece, c’è la possibilità di raggrupparli e bruciarli in piccoli cumuli, purché ciò avvenga sul luogo di produzione e ci si attenga alle modalità previste. Per Cesena, dove l’attività agricola è una delle principali, si tratta di un aspetto significativo, che non a caso era stato affrontato più volte anche dalla Consulta Agricola”.

Entrando nel dettaglio, con l’entrata in vigore dell’ordinanza firmata, diventa possibile raggruppare e bruciare in piccoli i materiali vegetali di origine agricola (paglia, sfalci e potature), purchè la quantità giornaliera non superi i tre metri steri per ettaro (corrispondenti a tre metri cubi di materiale accatastato per ettaro) e che questa attività sia effettuata nel luogo di produzione. Per farlo, però, occorrerà seguire una serie di  prescrizioni. In particolare, fra esse ricordiamo che durante tutte le fasi dell'attività e fino a quando il fuoco non è spento deve essere assicurata costante vigilanza ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci.

La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento. La combustione deve avvenire ad una distanza non inferiore. I fuochi sono vietati nelle giornate ventose, E vietato accendere fuochi a meno di 150 metri da edifici di terzi e a meno di 100 metri da strade, autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione; in ogni caso, si deve badare che il fumo non provochi pericolo alla circolazione Le ceneri derivanti devono essere recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

Resta inteso che i queste operazioni sono sempre vietate nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni. In tali periodi il divieto sarà disposto con apposita ordinanza del sindaco. Il mancato rispetto delle norme contenute nell’ordinanza e alle prescrizioni sono punite con una sanzione amministrative compresa tra 25 e 500 euro. Per chi brucia materiale vegetale di origine agricola o urbana insieme ad altre tipologie di rifiuti si configura il caso di “combustione illecita di rifiuti”, punito con la reclusione da 2 a 5 anni in caso di rifiuti non pericolosi e da 3 a 6 anni in caso di rifiuti pericolosi. Resta il divieto di buciare materiale vegetale di origine urbana, o comunque proveniente da parchi e aree verdi pubblici e privati. Tali rifiuti vanno smaltiti negli appositi contenitori stradali o tramite servizio su chiamata al Gestore del Servizio Rifiuti o mediante conferimento negli appositi centri di raccolta.

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