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Famiglia

Adottare un figlio: come e dove presentare la domanda a Cesena

Vediamo quali tipi di adozione esistono e a chi rivolgersi a Cesena per essere accompagnati nei passaggi da seguire per diventare genitori adottivi

Se il figlio tanto desiderato non arriva, molte coppie prendono in considerazione l'adozione. In questo modo il desiderio di essere genitori si realizza e, allo stesso tempo, si offre un'opportunità di una vita migliore e all'amore di una famiglia a un bambino meno fortunato. Vediamo quali tipi di adozione esistono e quali sono i passaggi da seguire per intraprendere il percorso di genitorialità adottiva a Cesena.

Esistono diversi tipi di adozione:

  • l'adozione nazionale;
  • adozione in casi particolari;
  • adozione internazionale.

Cos'è l'adozione nazionale?

È l'intervento attuato dallo stato italiano attraverso il tribunale per i minorenni per tutelare il diritto del minore a vivere all'interno di una famiglia diversa da quella in cui è nato, quando per lui sia stata accertata la situazione di abbandono, perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. L'adozione spezza ogni vincolo di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, conferendo al bambino lo stato di figlio legittimo degli adottanti.

Il Tribunale dei Minorenni trasmette il decreto di adozione all’Ufficiale di Stato Civile del luogo di nascita del minore per la trascrizione. Eseguita la trascrizione, l’Ufficiale di Stato Civile trasmette la comunicazione all’Ufficiale d’Anagrafe al Comune di residenza del minore per i successivi adempimenti:

  • modifica delle generalità e della paternità e maternità dell’adottato;
  • compilazione di un nuovo cartellino individuale e di un nuovo stato di famiglia;
  • archiviazione dei cartellini sostituiti;
  • divieto di fornire informazioni che possano far risalire allo stato di figlio adottivo o della famiglia di origine.

Cos'è l'adozione in casi particolari?

L’adozione in casi particolari prevede requisiti e situazioni particolari degli adottanti e degli adottati. Le condizioni che caratterizzano un’adozione di minori in casi particolari sono indicate dalla legge 184/1983, che ammette la possibilità di adozione anche quando non vi sia dichiarazione dello stato di adottabilità del minore ed in particolare:

  • quando il minore sia orfano di padre e di madre: a persone a lui legate da vincoli di parentela fino al sesto grado o comunque da un rapporto preesistente alla morte dei genitori;
  • al coniuge: quando il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
  • quando il minore adottato sia orfano di entrambi i genitori e sia portatore di handicap;
  • quando sia impossibile l’affidamento preadottivo.

Cos'è l'adozione internazionale?

L’adozione internazionale è l’adozione di minori stranieri da parte di persone residenti in Italia. Gli adempimenti relativi a questo tipo di adozione variano a seconda che il Paese di origine del minore abbia ratificato o meno la Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 o abbia comunque stipulato accordi bilaterali con l’Italia.

Possono presentarsi tre casistiche:

  • Adozione disposta con provvedimento dell'autorità di Paese aderente alla Convenzione dell'Aja prima dell'arrivo in Italia del minore: il provvedimento straniero viene riconosciuto dal Tribunale dei Minorenni che dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione (la non contrarietà all’ordine pubblico e alle norme italiane in materia di diritto delle persone e della famiglia, la presenza dell’autorizzazione all’ingresso) dichiara la conformità del provvedimento straniero e ordina all’Ufficiale di Stato Civile la trascrizione del provvedimento.
  • Adozione emessa da Paese aderente alla Convenzione dell'Aja disposta dopo l'arrivo in Italia del minore: se il provvedimento straniero è di adozione, ma deve perfezionarsi dopo l’arrivo in Italia del minore, il Tribunale dei Minorenni lo riconosce come affidamento preadottivo ed emette un proprio decreto di adozione (come se fosse un’adozione nazionale).
  • Adozione disposta da Paese non aderente alla Convenzione dell'Aja: il Tribunale dei Minorenni effettua una analisi sostanziale del provvedimento, verifica la sussistenza di diversi requisiti dell’adottato e degli adottanti e al termine di tale procedimento complesso può:
    • riconoscere al provvedimento straniero gli effetti dell’adozione e in tal caso emette un decreto con cui ne dichiara l’efficacia in Italia e ordina all’Ufficiale di Stato Civile di trascrivere il provvedimento straniero
    • non riconoscere al provvedimento straniero l’efficacia di adozione ma solo di affidamento preadottivo ed emette un proprio decreto di adozione (come se fosse un’adozione nazionale).

Chi può adottare? 

L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale, neppure di fatto. Inoltre, esistono alcune condizioni:

  • I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare;
  • L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l'età dell'adottando.
  • Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
  • I limiti sopra indicati possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
  • Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a 10 anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

A chi presentare la dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale? 

La coppia che intende adottare un bambino deve presentare la dichiarazione di disponibilità presso il tribunale per i minorenni del proprio territorio. Può essere presentata agli altri tribunali per i minorenni italiani dandone però comunicazione a quello del proprio territorio.

Tribunale per i minori di Bologna
Mail: adozioni.civile.tribmin.bologna@giustizia.it
Ubicazione ufficio: 1° piano - stanza 11
Orari: dal lunedì al giovedì 8.30 - 11.30, giovedì 15.30 - 16.30, venerdì chiuso
N.B. dal 1 luglio al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio è sospesa l'apertura pomeridiana.
4 Ottobre (Santo Patrono) chiuso

Per l’adozione nazionale, qualora la coppia sia idonea, entra nella banca dati delle famiglie disponibili, istituita presso il Tribunale per i Minorenni, dal giorno del colloquio con il Giudice e tale idoneità vale per 3 anni.

Per le adozioni internazionali viene emesso decreto scritto; si avvia a questo punto una seconda fase che prevede 1 anno di tempo dalla comunicazione del provvedimento per dare mandato ad uno degli Enti autorizzati ed accreditati dalla Commissione per le Adozioni internazionali; ma il decreto di idoneità mantiene la sua validità per tutta la durata del procedimento necessario per definire l’adozione.

Dove rivolgersi a Cesena per informazioni sulle adozioni

Centro per le Famiglie
Sede Via Ancona, 310 Cesena
Sede via Mantova, Ponte Pietra di Cesena, presso la Casa Rossa
Tel. 0547 333611
e-mail: centrofamiglie@comune.cesena.fc.it;
informafamiglie@comune.cesena.fc.it 

Gli orari dello sportello informativo:
via Ancona, 310: lunedì, martedì e giovedì, dalle 8.30 alle 13.00.
via Mantova a Ponte Pietra: il mercoledì dalle 8.30 alle 13.00, martedì e giovedì dalle 14 alle 18 (esclusi luglio e agosto).

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