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Come e dove richiedere la separazione o il divorzio a Cesena

Per rendere ufficiale la fine del matrimonio si possono prendere due strade: la separazione o il divorzio. Ecco come procedere

Un matrimonio, che sia stato stipulato con rito civile o religioso, purtroppo non è al sicuro dalla fine dell'amore e dalla decisione di cambiare vita o partner. Può trattarsi di una conclusione pacifica e fisiologica, o di un doloroso distacco per uno o per entrambi; la presenza di figli può complicare le cose, oppure essere una motivazione ulteriore per concordare fra persone adulte una soluzione soddisfacente per tutti. In ogni caso, c'è un'unica cosa che accomuna tutte le circostanze possibili in questo caso: la necessità di rendere ufficiale la fine del matrimonio.

Dal 11 dicembre 2014 le separazioni e i divorzi possono farsi in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile. Il D.L. 132/2014, convertito in legge, ha infatti previsto la possibilità per i coniugi di presentarsi direttamente dinanzi all’ufficiale dello stato civile competente per rendere le dichiarazioni relative all’accordo di separazione o di divorzio. L’accordo non può contenere riferimenti ai rapporti patrimoniali (economici e finanziari) tra i coniugi.

Tale modalità è però applicabile solo nei casi in cui la coppia non abbia figli minori, anche di una sola parte, e non abbia figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o affetti da handicap grave (L. 104/92 art. 3). Inoltre con tale modalità la coppia non può disporre condizioni relative a trasferimenti patrimoniali.

Differenza fra separazione e divorzio

Se ci si sta avvicinando alla decisione di porre fine al matrimonio, è importante sapere che cosa è necessario fare. In questa situazione, può sorgere confusione fra i termini separazione e divorzio. Cerchiamo di capire meglio. 

Separazione: Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione può essere:

  • "di fatto", cioè conseguente all'allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l'intervento di un Giudice e senza alcun valore sul piano legale;
  • legale (consensuale o giudiziale). La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni (la più frequente) per poter addivenire al divorzio.

Dopo la separazione si rimane coniugi, e dunque non ci si può risposare. Con la separazione, infatti, marito e moglie diventano coniugi separati:

  • non devono più rispettare i doveri coniugali;
  • sono liberi di porre fine alla convivenza sotto lo stesso tetto;
  • non devono più rispettare il dovere di fedeltà;
  • non sono più tenuti a collaborare nell’interesse della famiglia;
  • non sono più obbligati a prestare assistenza morale e materiale all’ altro.

Divorzio: Con il divorzio (introdotto e disciplinato con la legge 01.12.1970 n. 898) viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano). Col divorzio cessano definitivamente i diritti e i doveri del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale. La cessazione del matrimonio è valida dal momento della sentenza di divorzio, senza che essa determini il venir meno dei rapporti stabiliti in costanza del vincolo matrimoniale. Solo a seguito di divorzio il coniuge può pervenire a nuove nozze.

L’obbligo di separarsi per poter divorziare è una peculiarità del sistema italiano: in altri Paesi la crisi coniugale sfocia direttamente nel divorzio, rendendo molto più veloce la possibilità di costruire una nuova coppia convolando nuovamente a nozze. Questa differenza ha portato alla consapevolezza che fosse necessario semplificare le cose e ha portato ad una nuova legge. Dal 2015, dunque, il tempo che deve intercorrere tra separazione e domanda di divorzio è stato ridotto.

Tempi di separazione a Cesena

Con la modifica dell'art. 3 della l. n. 898/1970, la riforma riduce i tempi della separazione:

Nelle separazioni giudiziali:

  • si riduce da 3 anni a 12 mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
  • il termine decorre - come attualmente previsto - dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale:

  • si riduce a 6 mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
  • il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

I 6 mesi decorrono inoltre, pur non essendo specificato nel testo di legge, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Separazione o divorzio a Cesena, come fare?

I due coniugi devono presentare entrambi la domanda di accordo separazione/divorzio all’Ufficiale di Stato Civile, il quale si attiverà per recuperare la documentazione dai Comuni interessati (estratti dell’atto di nascita e di matrimonio).
Quando i documenti saranno pronti verrà fissato con gli interessati un appuntamento per il rilascio delle dichiarazioni presso l’Ufficio di Stato Civile dello Sportello Facile. E’ prevista la possibilità di fare presenziare all’atto anche un avvocato per parte. 

Il Comune di Cesena è competente a ricevere la dichiarazione se:

  • il matrimonio è stato celebrato a Cesena;
  • il matrimonio è stato celebrato all’estero, ma trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cesena;
  • almeno uno dei 2 coniugi è residente a Cesena.

La procedura prevede due distinti momenti, sia nel caso di separazioni, sia nel caso di divorzi:

  • Nel giorno fissato dall’appuntamento i coniugi si presentano davanti all’ufficiale di stato civile, eventualmente accompagnati dal loro avvocato, e rendono le dichiarazioni di accordarsi per la separazione o per il divorzio. L’ufficiale dello stato civile riceve le dichiarazioni, forma un primo atto che viene iscritto nei registri di matrimonio e invita i coniugi a ricomparire nuovamente ad una certa data (non prima di 30 giorni) per confermare tale volontà;
    E’ prevista la riscossione di un diritto di segreteria pari a Euro 16,00 da esigere al momento della dichiarazione.
  • In un secondo momento i coniugi si ripresentano davanti all’ufficiale di stato civile e rendono le dichiarazioni di confermare l’accordo già concluso. Se i coniugi non si presentano alla data prefissata l’accordo non avrà effetti.

Documenti per separazione o divorzio a Cesena

  • Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
  • Copia conforme all’originale dell’atto di separazione per i coniugi che si accordano per il divorzio

Spese per separazione o divorzio a Cesena

16 euro per i diritti fissi di segreteria.

Dove rivolgersi per presentare l'atto di separazione o divorzio a Cesena

Sportello Facile
Piazzetta Cesenati del 1377, 1
Orari: Da Lunedì a Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 - Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00
E-mail : demografici@comune.cesena.fc.it
Fax: 0547.356547

Per informazioni: 
E-mail: facile@comune.cesena.fc.it
Telefono: 0547.356235

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