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Economia

Confesercenti al Ministero: "No al marchio Igp alla piadina industriale"

Inviate da confesercenti al ministero le osservazione contro l’Igp alla piadina industriale. Nella relazione il parere “pro veritate” del professor Fino

“Non si può equiparare la “Vera Piadina Romagnola” dei chioschi e di alcuni ristoranti a quella prodotta industrialmente e conservata nei sacchetti di plastica per la vendita nei supermercati”. Le Confesercenti di Cesena, Forlì, Ravenna e Slow Food Emilia-Romagna hanno inviato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali le loro osservazioni di opposizione al disciplinare che vorrebbe dare il riconoscimento del marchio Igp (Indicazione Geografica Protetta) alla piadina prodotta dalle industrie.

Le osservazioni sono state inviate, in relazione alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della proposta di riconoscimento della Igp “Piadina Romagnola”, allegando il parere e le osservazioni prodotte dal Professor Michele A. Fino, docente di Diritto alla Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Confesercenti “ritiene ingiusta questa proposta di Igp sulla piadina e questa posizione ha trovato l’appoggio dei sindaci di Cesena e di Ravenna, dei chioschi di piadina e dei ristoranti. Questo Igp non protegge la Piadina, perché non vengono salvaguardate freschezza, quotidianità, manualità e territorialità”.

Confesercenti cita alcuni passi del parere “pro veritate” del Professor Michele A. Fino: “Il disciplinare non solo è carente, ma addirittura appare viziato da errore in due punti essenziali: nello stabilire, in primo luogo, un’equivalenza tra la Piadina Romagnola, preparata al momento o almeno quotidianamente per il consumo fresco, e un alimento prodotto per essere conservato attraverso la refrigerazione e consumato anche a distanza di mesi; nel portare le prove del legame storico-tradizionale tra la Piadina Romagnola e la porzione di Romagna indicata nel disciplinare, senza specificare che esse si riferiscono solo alla piadina fresca e in nessun caso al prodotto alimentare a lunga conservazione che ad essa si vorrebbe ricollegare”.

Il parere prosegue“… si osserva che: - è del tutto carente di giustificazione il fatto che il disciplinare proposto tratti in modo omogeneo due prodotti storicamente e tradizionalmente del tutto diversi… - è scorretto, per errore o per dolo, citare fonti documentali che attestino la reputazione e la tradizionalità del prodotto Piadina Romagnola per indicare un prodotto industriale… nel cui processo produttivo nulla, a parte la sede dello stabilimento, consente di attestare un tratto comune tra questo tipo di produzione e la Piadina Romagnola; - il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali non può non considerare adeguatamente il fatto che questa impropria omologazione, che utilizza il nome di un alimento tradizionale per indicare un prodotto industriale senza nessun legame con il precedente, rappresenta un vulnus alle produzioni artigianali della Piadina Romagnola… si chiede quindi al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di respingere il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta “Piadina Romagnola” perché: in esso si trova una indebita e immotivata confusione tra la Piadina Romagnola - alimento simbolo e tradizionale dell’areale individuato, nella sua versione prodotta quotidianamente ove non addirittura al momento – e un prodotto industriale a lunga conservazione che non presenta alcun legame documentabile con la tradizione; i legami tradizionali e storici tra area di produzione e la Piadina Romagnola non riguardano in nessun caso il prodotto industriale a lunga conservazione; riconoscere tutela IGP ad un prodotto industriale a lunga conservazione, privo del legame con il territorio, richiesto dal Reg. 510/2006 sin dal suo preambolo, rappresenta un’indebita distorsione del mercato e della concorrenza, poiché introduce una forma di protezione comunitaria per un bene senza un legame autentico e documentabile con l’areale individuato dal disciplinare per nessuno dei tre requisiti alternativamente richiesti (qualità, reputazione, caratteristica del prodotto)”.

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