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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Il ritorno in zona gialla, riaprono i ristoranti: la guida completa su cosa si potrà fare

Con l'approdo in zona gialla, infatti, si allentano molte delle restrizioni precedenti. Non tutte, perchè la curva epidemiologica non lo consente

Non è la fine dell'emergenza, ma l'Emilia-Romagna torna ad assaporare un pezzo di normalità. Con l'approdo in zona gialla, infatti, si allentano molte delle restrizioni precedenti. Non tutte, perchè la curva epidemiologica non lo consente. Tra le riaperture più attese quelle di ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie con consumazione al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena e nel rispetto degli orari del coprifuoco, con chiusura alle 22, e dei protocolli di sicurezza. Riaprono anche i musei e si potrà assistere a spettacoli con prenotazioni obbligatoria dei posti a sedere.

Regole per gli spostamenti

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Tali spostamenti devono essere giustificati compilando l'autodichiarazione. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Dal 26 aprile al 15 giugno, in ambito regionale, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto aquelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.Nei luoghi dove possono crearsi assembramenti (strade o piazze nei centri urbani), può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.

Spostamenti tra regioni

Dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi, a meno che non siano giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Il green pass

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi: certificato comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-Cov-2 (validità 6 mesi); certificato comprovante lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); e effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).

Nidi e scuole

Fino alla fine dell'anno scolastico 2020-2021 è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria (elementare) e della scuola secondaria di primo grado (medie). In zona gialla le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica affinchè sia garantita l'attività didattica in presenza al 70 per cento della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Università

Fino al 31 luglio, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza. I medesimi piani prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

Ristorazione, bar e asporto

Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti. Ogni tavolo può ospitare un massimo di quattro persone, salvo che siano tutti conviventi. Dal 1 giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5 fino alle 18 (o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri). Fino al 1° giugno è comunque consentita la ristorazione con asporto fino alle ore 18 per i bar (esercizi con codice Ateco 56.3) e fino alle 22 per i ristoranti. È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti in ospedali, aeroporti, porti, interporti e nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e gli itinerari europei E45 e E55 con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Spettacoli, teatri, cinema ed eventi sportivi

In zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla queste disposizioni si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di queste condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

Manifestazioni

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Discoteche

È vietato ballare in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, lidi, stabilimenti balneari, spazi comuni delle strutture ricettive o altri luoghi aperti al pubblico.

Convegni e congressi

Dal 1° luglio, in zona gialla, sono consentiti i convegni e i congressi.

Fiere e sagre

Dal 15 giugno, in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza di fiere.

Sport

Nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.

Servizi alla persona

Tutte le attività di servizi e cura alla persona (centri estetici, acconciatori, ecc.) in zona gialla sono consentite.

Palestre e piscine

Dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità al protocollo regionale. Dal 1° giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attività di palestre in conformità al protocollo regionale.

Commercio al dettaglio

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

Parchi, giardini, aree gioco, sale giochi e parchi divertimento

L'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. È consentito l'accesso dei minori alle aree gioco secondo le disposizioni dettate dalle "Linee guida regionali per aree gioco bambini". Sono sospese le attività delle sale giochi. Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Musei, mostre e biblioteche

Il servizio di apertura al pubblico di musei, mostre e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato, dal lunedì al venerdì, a condizione che vengano garantite modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.

Viaggi da e per l'estero

Tutte le informazioni sugli spostamenti da e per l'estero sono sul sito del Ministero degli Affari esteri. La segnalazione del proprio arrivo, dove necessaria, può essere effettuata online da questo applicativo.

Mascherine

È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono esclusi le persone che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Si fa presente che le maschere Ffp2 e Ffp3 dotate di valvola espiratoria sono protettive per chi li indossa ma, permettendo l’uscita libera e non filtrata dell’espirato, non proteggono le persone circostanti. Quindi, al fine di una protezione anche delle persone circostanti, vanno utilizzate le maschere Ffp2 e Ffp3 senza valvola; nel caso di utilizzo di quelle con valvola espiratoria è necessario indossare in aggiunta una mascherina chirurgica. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Feste

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Accesso a pronto soccorso, Rsa e strutture residenziali

È vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (Dea/Ps), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto, e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), che possono altresì prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. Avviene nel rispetto delle "Indicazioni per l’accesso di visitatori ed operatori esterni alle strutture residenziali per anziani e disabili.

Chiese, cerimonie e cimiteri

L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni. Sono vietate le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose. In Emilia-Romagna è consentita l'apertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.

Centri termali

Dal 1° luglio sono consentite le attività dei centri termali. Restano consentite le attività legate all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

Centri sociali, culturali e circoli

Sono sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
La Legge 29/2021 (conversione con modifiche del DL 2/2021) ha reintrodotto la possibilità, per i circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore (disciplinati dal codice di cui al Dlgs 117/2017), di somministrare alimenti e bevande nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per bar e ristoranti e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti.

Riunioni

Nelle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Turismo e strutture ricettive

È consentita l'attività delle strutture ricettive (albeghi, agriturismo) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale, in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro negli spazi comuni. In particolare  la struttura deve garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita; deve disinfettare prima e dopo l'uso ogni oggetto fornito all'ospite; deve garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali; deve verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione; e gli ospiti devono sempre indossare la mascherina

Con il decreto n. 113 del 17 giugno 2020 sono state introdotte nuove indicazioni che riguardano le strutture ricettive alberghiere e le strutture ricettive all’aria aperta. In particolare, il distanziamento non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che richiedano di alloggiare nella medesima camera o nello stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale. Nelle camere, salvo in caso di presenza di unico nucleo di persone che non siano tenute al distanziamento, deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri. Misura che non si applica agli appartenenti al medesimo nucleo familiare o soggetti che non siano tenuti al distanziamento interpersonale in base alle vigenti disposizioni.

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