Vigile urbano faceva l'autotrasportatore fuori dall'orario di servizio: il caso finisce al Tar
Una "doppia occupazione" che il datore di lavoro ha ritenuto illegittima, disponendo nei confronti dell'agente il recupero di circa 13.700 euro
Vigile urbano nel Comune di Cesenatico e autotrasportatore al di fuori dell'orario di servizio. Una "doppia occupazione" che il datore di lavoro ha ritenuto illegittima, disponendo nei confronti dell'agente il recupero di circa 13.700 euro, guadagnati appunto con la seconda attività, non autorizzata da parte dal Comune, negli anni 2006 e 2007. L'agente però ha deciso di fare ricorso al Tar dell'Emilia-Romagna contro l'atto, tuttavia i giudici, nella camera di consiglio hanno definito il ricorso "inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo".
La vicenda risale al 2017: il 13 gennaio il Comune dispone il recupero dell'importo nei confronti del proprio dipendente, che invece ritiene l'attività di autotrasportatore lecita non avendo inciso sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'agente sottolinea inoltre che il diritto dell'amministrazione comunale al recupero della somma "risulta inevitabilmente già prescritto, essendo ormai decorso il relativo termine quinquennale". Per il Comune, invece, qualora il ricorso fosse ammissibile, a giudicare dovrebbe essere non il Tar ma la Corte dei Conti e in ogni caso il ricorso non può essere deciso dal giudice amministrativo ma dal giudice del lavoro del pubblico impiego. Come si legge appunto nella sentenza, il ricorso è "inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo" e dunque è "in parte" fondata l'eccezione sollevata dal Comune di Cesenatico per la quale la controversia "pertiene alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro per le controversie di pubblico impiego non soggette a regime pubblicistico". Non comunque alla Corte dei Conti.
Infatti, diverse sentenze della Corte di cassazione ribadiscono "l'autonomia del giudizio amministrativo contabile, e quindi dell'azione di responsabilità esercitata dalla Corte dei Conti, rispetto ai giudizi civili, amministrativi e disciplinari che possono instaurarsi tra i soggetti passivi dell'azione contabile e l'amministrazione danneggiata". Dunque la controversia avviata da un dipendente comunale contro un atto dell'Ente di appartenenza "rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario". Si tratta insomma di "ordinaria causa di lavoro - ribadisce la sentenza - relativa al rapporto di pubblico impiego che non rientra tra i rapporti lavorativi soggetti a regime pubblicistico". Ecco perchè "il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo" e, termina la sentenza, "sussistono giustificati motivi per disporre, tra le parti, la compensazione delle spese, tenuto conto della complessità della questione". (fonte Dire)