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Giovedì, 18 Aprile 2024
Cronaca

Riapertura lontana per le palestre, nei bar divieto di asporto dalle 18: le regole del nuovo Dpcm

Le restrizioni contenute nel nuovo Dpcm finalizzato a contenere i contagi da covid-19 e che sarà in vigore da sabato 16 gennaio

Palestre, piscine e cinema chiusi fino al 5 marzo. Mentre gli impianti da sci lo saranno fino al 15 febbraio. Per i bar la novità del divieto della vendita da asporto dalle 18. Queste alcune delle restrizioni contenute nel nuovo dpcm finalizzato a contenere i contagi da covid-19 e che sarà in vigore da sabato 16 gennaio. Il provvedimento conserva il sistema di divisione dell’Italia per fasce di colore, ribadisce il coprifuoco dalle 22 alle 5 e l'obbligo della mascherina all'aperto e al chiuso.

Scuole

Le scuole superiori saranno in didattica a distanza al 75% da lunedì. "Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza - si legge nel testo del decreto -. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza". Per quanto riguarda i bus, "a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento". 

Centri commerciali

E' confermata nei week end la chiusura dei negozi all'interno dei centri commerciali. Nel testo si legge: "Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie". 

Pubblici esercizi

Per i bar l'asporto è consentito esclusivamente fino alle 18. Si legge nel testo "Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18; il consumo al tavolo è consentito (nelle zone gialle, ndr) per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle 18".

Spostamenti

Sarà valida la regola che consente una sola volta al giorno ad un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) di andare a trovare parenti o amici nella regione, se questa è in zona gialla, o nel comune se è in zona arancione o rossa. E sempre fino a quella data sarà possibile spostarsi nelle regioni arancioni dai comuni con una popolazione non superiore ai 5mila abitanti, per una distanza non superiore ai 30 km e mai verso i capoluoghi di provincia.

Soglie

E' previsto l'inasprimento delle soglie per accedere alle zone con restrizioni, introdotte con il decreto approvato mercoledì: con Rt 1 o con un livello di rischio 'alto' o, ancora, con un'incidenza di 50 casi ogni 100mila abitanti e un rischio moderato, si va in arancione, con Rt a 1,25 in rosso. Il divieto di spostamento tra le regioni, comprese quelle gialle, sarà in vigore fino al 15 febbraio e non più al 5 marzo. C'è poi la conferma dell'apertura al pubblico dei musei "dal lunedì al venerdì" nelle zone gialle, con esclusione dei giorni festivi, e la chiusura degli impianti sciistici fino al 15 febbraio, che "possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci. A partire dal 15 febbraio, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti". 

Seconde case

Fino al 15 febbraio è vietato andare nelle seconde case che si trovano fuori regione. Se si è residenti in una regione in fascia arancione è vietato andare nella seconda casa fuori Comune. L’unica deroga riguarda motivi di urgenza, come ad esempio la riparazione di un guasto oppure per recuperare oggetti o materiale indispensabile. Lo spostamento deve durare il tempo necessario a risolvere il problema.

Attività motoria

Resta consentita l'attivita' sportiva e motoria all'aperto (anche senza l'obbligo di mascherina per chi fa sport se in condizioni di isolamento). Recita il testo: "É consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti".

Restano sospese "le attivita' di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita' riabilitative o terapeutiche, nonche' centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attivita' di piscine e palestre, l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che e' interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attivita' dei centri di riabilitazione, nonche' quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, e' sospeso. Sono altresi' sospese l'attivita' sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attivita' formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le competizioni e le attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale".

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato italiano paralimpico (Cip) riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Anche nel nuovo Dpcm, l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici resta condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Gite e gemellaggi

Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attivita' inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le attivita' di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, numero 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. 

Mostre e musei aperti nelle "zone gialle"

In base alle nuove norme del Dpcm contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19, nelle zone gialle riaprono i musei e le mostre (ma solo nei giorni feriali e con contingentamento). Mentre restano ancora chiusi su tutto il territorio nazionale cinema, teatri, spazi per concerti e discoteche. Vietate anche le feste per i matrimoni (sia all'aperto che al chiuso), le sagre, le fiere e i congressi (possibili solo da remoto). Cerimonie pubbliche in assenza di pubblico. Riunioni di lavoro sempre a distanza nelle Pa (fortemente raccomandato nel privato).

Questo quanto prevede il testo: "Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, e' assicurato, dal lunedi' al venerdi', con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori (piu' o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalita' di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonche' di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte. Sono altresi' aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste per musei e istituti e luoghi della cultura".

All'articolo 2 pero' si precisa che su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da un livello di rischio alto "sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica". Quindi musei e mostre aperte solo nelle zone gialle.

Restano sospesi su tutto il territorio nazionale, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. Nel Dpcm si precisa che restano comunque sospese le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalita' a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; e' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalita' a distanza. 

Luoghi di culto

Su tutto il territorio nazionale l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico.

Bingo e sale scommesse

Sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attivita' differente.

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