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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca

"Fase 2", ammesse le visite ai "congiunti" e attività all'aperto: le novità del decreto

Per quanto riguarda le visite familiari che dal 4 maggio saranno ammesse, il termine utilizzato dal decreto è “congiunti”

Il governo ha pubblicato il testo completo del DPCM del 26 aprile firmato dal premier Conte. Un documento articolato di 70 pagine che prevede la tanto attesa "fase 2" che parte il 4 maggio. Qui il testo del decreto.

Per quanto riguarda le visite familiari, il termine utilizzato è “congiunti”. Il decreto recita: “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Ma chi sono i congiunti? Nel nostro ordinamento non si trova una definizione univoca ma quella più completa si può rintracciare nel codice penale. All’articolo 307, quarto comma, viene spiegato che per “prossimi congiunti” si intendono "ascendenti, discendenti, coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti". Non rientrerebbero dunque in questa categoria i partner non sposati o uniti civilmente. 

Sulle attività all’aperto: “l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”.

“Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”.

Potranno tornare a celebrarsi le cerimonie funebri, ma soltanto alla presenza dei familiari più stretti, fino a un massimo di 15 persone, e possibilmente all'aperto.

Stabilito l'obbligo di mascherine in luoghi pubblici al chiuso. "Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza".

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