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Cronaca Cesenatico

Etilometri con omologazione vecchia, la Procura fa ricorso: "Sono comunque attendibili"

Per la Procura della Repubblica l'etilometro, anche se omologato 18 anni prima e se è correttamente manutenzionato, può dare risultati attendibili

Per la Procura della Repubblica l'etilometro, anche se omologato 18 anni prima e se è correttamente manutenzionato, può dare risultati attendibili. Per questo la procura di Forlì ha deciso quindi di presentare appello contro la recente sentenza del Tribunale monocratico di Forlì con cui era stato assolto un automobilista dall’accusa di guida in stato di ebbrezza alcolica, in quanto il giudice aveva ritenuto inattendibile la prova costituita dagli scontrini alcolimetrici, generati in occasione del controllo dall’etilometro in dotazione ai carabinieri.

Il caso

Il fatto è particolare: un giovane nel 2017 fu fermato dai carabinieri a Cesenatico e sottoposto al controllo del tasso etilico con un'apparecchiatura che, pur manutenzionata, aveva un'omologazione di ben 18 anni prima, stilata sulla base di normative europee non più in vigore e superate da altre più avanzate. Il giovane fu denunciato dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza, dopo che gli era stato chiesto di soffiare nell’etilometro in dotazione alla pattuglia, riportando un tasso di alcolemia pari a 1 milligrammi/litro. Tuttavia il giovane era certo di essere entro i limiti di legge perché poco prima, prima di mettersi alla guida, aveva misurato il tasso alcolemico con un alcol test acquistato in farmacia. Già in precedenza, infatti, era finito nelle maglie della giustizia per l'ebbrezza al volante e da quel momento era molto scrupoloso nel valutare le sue condizioni prima di mettersi in macchina. Documentando tutto questo, il giovane l'ha spuntata in tribunale.

La Procura

Per la Procura, tuttavia, prescindendo dal caso concreto, di cui si occuperà la Corte d’Appello di Bologna, continua a valere la linea guida, considerata costante della Corte di Cassazione in tema di guida in stato di ebbrezza, per cui  - quando dall'alcoltest derivino risultati positivi - costituisce onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria all’accertamento effettuato con i dispositivi a disposizione del personale in servizio di Polizia Stradale. Di conseguenza, spiegano dalla Procura, "allo stato dell’arte non sussistono motivi tecnici e giuridici per dubitare fondatamente della bontà probatoria degli esiti dell’alcoltest, in quanto condotto secondo le procedure disciplinate dal codice della strada e dalle disposizioni ministeriali e utilizzando le apparecchiature in dotazione, conformi ai dettati codicistici e ministeriali”.        

La difesa

Di diverso avviso, invece, la posizione della difesa, rappresentata dall'avvocato Gian Paolo Babini, del Foro di Ravenna, secondo cui invece sono "tale omologazione, risalente addirittura al 1999, è stata considerata dal Giudice decaduta, anche a causa del mancato adeguamento alle normative tecniche introdotte negli anni seguenti riguardo agli strumenti di misurazione”. Una strada che apre il campo a numerose incognite su etilometri che, pur "tagliandati" sono tuttavia vecchi e quindi omologati secondo vecchi standard di misurazione. "L’omologazione – osserva il legale - interessa tutti gli strumenti dello stessa tipologia commercializzati dalla casa produttrice. Il difetto di omologazione è dunque una circostanza assai inquietante, poiché significa che molti utenti della strada sono stati nel corso degli anni ingiustamente condannati ed hanno subito immotivate sospensioni o revoche delle patenti di guida”.

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