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Cronaca Cesenatico

Tutte le regole per la pesca... in regola

Si chiama "pesca non professionale" quella che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici

Si chiama “pesca non professionale” quella che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. Lo dice il decreto legislativo 4/2012, entrato in vigore il 2 febbraio 2012, relativo alle misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Si tratta di un testo normativo fortemente innovativo soprattutto perchè, oltre ad abrogare quella che per decenni è stata la legge madre in materia di pesca marittima – L.963/1995 -, ha introdotto il sistema della licenza pesca a punti nel settore della pesca professionale.

Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale. Tali divieti valgono anche nel caso si volesse dare il ricavato in beneficienza. Il c.d “pescatore sportivo”, accezione comunemente usata per indicare la categoria dei pescatori non professionali, dal 1° maggio 2011, ha l’obbligo di farsi censire secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, attraverso una registrazione on-line sul sito del MIPAAF, oppure compilando uno stampato in duplice copia e consegnandolo all’Ufficio Marittimo più vicino.

L’attestato della avvenuta comunicazione vale come titolo per l’esercizio della pesca non professionale (sportiva/ricreativa/dilettantistica). Chi non avrà fatto la comunicazione, se soggetto a controlli, dovrà svolgere gli Il pescatore subacqueo non può raccogliere mitili per un quantitativosuperiore a 3 kg al giorno. Inoltre, è vietata la cattura giornaliera di pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg, salvo il caso di un esemplare singolo di peso superiore.

È vietata la cattura di più di un esemplare di cernia di qualunque specie per singolo pescatore, mentre per il tonno rosso ed il pesce spada vige una disciplina particolare che limita anche i periodi di pesca. Si tratta di limiti e divieti posti da leggi e regolamenti ai quali si aggiunge, in vigenza della stagione balneare, l’Ordinanza della Regione Emilia-Romagna che vieta l’esercizio di qualsiasi tipo di pesca nella fascia riservata alla balneazione (segnalata da gavitelli di colore rosso/ arancione o bianco, posizionati parallelamente alla costa).

Un discorso a parte merita la pesca della vongola. Forse non tutti sanno che i bassi fondali della riviera cesenaticense ospitano, per la quasi totalità della estensione del fronte mare e delle acque di balneazione, concessioni per allevamento della vongola verace (nome scientifico tapes semidecussatus). La pesca di questa specie di molluschi bivalvi è consentita esclusivamente agli appartenenti alla cooperativa concessionaria.

L’eventuale pesca da parte di altri soggetti non autorizzati costituisce una sottrazione di organismo acquatico indipendentemente dal quantitativo pescato, qualificato come “furto”. Con riferimento, invece, alla vongola comunemente detta “puràza” (nome scientifico chamelea gallina), vale la regola del quantitativo massimo di 5 kg, in tempi e modi consentiti.

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