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Cronaca

Carisp, torna in campo il comitato: "Ecco come presentare reclamo all'Arbitro"

Il portavoce Davide Fabbri: "Presenteremo le modalità di reclamo personalizzato davanti all’Arbitro per le Controversie Finanziarie"

Torna in campo il Comitato di difesa dei risparmatiori della Carisp di Cesena: "Abbiamo organizzato la nuova Assemblea - annuncia il portavoce Davide Fabbri che dà appuntamento a "Mercoledi sera 16 ottobre, dalle ore 20.30 nella sala pubblica di Piazza Anna Magnani".
"Presenteremo le modalità di reclamo personalizzato davanti all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), per tentare di ottenere i risarcimenti degli azionisti della vecchia Cassa Risparmio Cesena. Vi è la disponibilità della consulenza di un competente legale di diritto bancario e finanziario".

Come presentare rircorso all'Acf

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob nel 2016, è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori e banche per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che le banche devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.

E’ uno strumento che consente all’investitore di ottenere una decisione sulla controversia in tempi estremamente rapidi.
L’ACF assicura imparzialità e indipendenza di giudizio. Qualora l’investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all’Autorità giudiziaria.

Il ricorso all’ACF – Arbitro Controversie Finanziarie

Possono essere sottoposte all’ACF controversie tra un risparmiatore-azionista e la banca di riferimento.
L’ACF decide su controversie che hanno ad oggetto la violazione da parte delle banche degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio.

I servizi di investimento sono quelle attività che le banche offrono al fine di investire i risparmi in strumenti finanziari (ad esempio l'esecuzione di ordini attraverso cui si acquistano o vendono titoli - azioni).

Infine, è necessario che: sia stato, con riferimento agli stessi fatti, già presentato un reclamo-diffida alla banca, che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione. Il ricorso all'Arbitro Controversie Finanziarie deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo-diffida alla banca (ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ACF 19602/2016); la somma richiesta alla banca non superi i 500.000 euro; sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Come presentare il ricorso all’ACF

Il ricorso deve contenere il nome della banca coinvolta e l’esposizione dei fatti, nonché l’indicazione della somma richiesta.
E' utile, anche se non necessario, fare riferimento alla normativa applicabile e indicare precedenti decisioni dello stesso ACF o, più in generale, della giurisprudenza su casi analoghi.

Si può presentare il ricorso direttamente oppure tramite un avvocato, un comitato di tutela o un’associazione dei consumatori.
L’importante è predisporre un buon ricorso: le possibilità di una decisione favorevole aumentano se il ricorso è esaustivo, ben argomentato e riprende tutti i fatti, nella loro sequenza logica e temporale, sui quali si basa la pretesa nei confronti della banca.
La presentazione del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell’ACF. Occorre registrarsi al sito e, ottenute le credenziali, accedere all’area riservata e proporre il ricorso.

Il programma conduce passo dopo passo nell’inserimento di tutte le informazioni necessarie, avvertendo di eventuali inesattezze e incompletezze. Consente poi di caricare documenti, alcuni dei quali necessari (documento d’identità del ricorrente, reclamo presentato alla banca e relativa attestazione di presentazione).

Cosa avviene dopo la presentazione del ricorso

L’ACF, ricevuto il ricorso, valuta entro 7 giorni se è completo e regolare e, nel caso lo sia, lo invia tempestivamente alla banca tramite la piattaforma informatica a cui la banca può accedere attraverso la propria area riservata sul sito dell'Arbitro.

La comunicazione iniziale delle credenziali di accesso avviene tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dalla banca all'Arbitro all'atto dell'adesione. Allo stesso indirizzo di posta elettronica è notificata l'esistenza di nuovi atti o di nuovi ricorsi.

La banca ha 30 giorni per presentare, tramite la piattaforma, le proprie osservazioni (“deduzioni”) al fine di difendersi e provare di aver agito nel rispetto delle regole. La banca deve, inoltre, trasmettere tutta la documentazione relativa alla controversia.

Il ricorrente può replicare caricando nella piattaforma ulteriori considerazioni e documentazione nei successivi 15 giorni, dopo i quali la banca può a sua volta, entro 15 giorni, sempre con le stesse modalità, controreplicare. Tutti gli atti inseriti nella piattaforma informatica confluiscono automaticamente nel fascicolo elettronico visibile a entrambe le parti e all'Arbitro.

A questo punto il fascicolo è chiuso e la controversia è pronta per essere sottoposta al Collegio dell’ACF per la decisione.

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