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Il conflitto in Ucraina

Ucraina, accolti in provincia i primi profughi: ci sono anche minori. Norme anti-covid, ecco come comportarsi

Un'ordinanza di Protezione Civile disciplina le modalità di permanenza sul territorio dei profughi ucraini dal punto di vista sanitario

Sono 64 i profughi ucraini, fuggiti dalle bombe di Vladimir Putin, che hanno trovato rifugio nella provincia di Forlì-Cesena. Tra questi ci sono anche 16 minori. In Emilia Romagna ne sono stati accolti a lunedì 1774, tra i quali 805 minori. Nel frattempo il capo del dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha firmato l'ordinanza numero 873 del 6 marzo recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”.

Tra le altre cose, vengono disciplinate le modalità di permanenza sul territorio dei profughi ucraini dal punto di vista sanitario. La normativa prevede che, entro 48 ore dall’ingresso al territorio nazionale, i cittadini ucraini debbano effettuare un test molecolare o antigenico per Covid. Al punto di ingresso, o comunque entro i cinque giorni successivi all’ingresso in Italia, devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite. Inoltre, l’ordinanza dispone che i profughi ucraini possano utilizzare i mezzi di trasporti secondo specifiche regole.

Nel dettaglio, "fino al 31 marzo, i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale devono effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per Sars-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso, in coerenza con quanto previsto nella circolare del Ministero della Salute protocollo numero 0015743 del 3 marzo. Nei cinque giorni successivi al tampone di cui al periodo precedente, i cittadini e soggetti ivi indicati devono osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2, ad esclusione delle categorie esonerate ai sensi della normativa vigente".

"Fino al 31 marzo - prosegue l'ordinanza - i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale, in conformità a quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della Salute 22 febbraio e dalla circolare del medesimo Ministero indicate in premessa, possono utilizzare i mezzi di trasporto di cui all’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 per raggiungere le strutture di cura e o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche esibendo la certificazione di essersi sottoposti nelle settantadue ore antecedenti a un test molecolare effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero nelle quarantotto ore antecedenti a un test antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, comunque entro il limite massimo di cinque giorni dal tampone di cui al comma 1, se negativo. I cittadini e soggetti di cui al presente comma hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 su tutti i mezzi di trasporto. I citati dispostivi devono essere forniti e distribuiti presso i punti di erogazione dei tamponi ai fini della prevenzione della diffusione del virus Sars-CoV-2".

"Al punto di ingresso, o comunque entro i cinque giorni successivi dall’ingresso, devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19, difterite, tetano, pertosse e poliomielite - prosegue l'ordinanza -. Conseguentemente alla somministrazione dei vaccini di cui al comma 3, è necessario procedere tempestivamente all’offerta del vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia e al test di screening per la tubercolosi, valutando anche le altre vaccinazioni previste dalla circolare sopracitata e la necessità di completare i cicli vaccinali dell’infanzia. Le vaccinazioni vengono erogate tramite l’iscrizione al regime di ‘straniero temporaneamente presente’ (codice ‘Stp’), con successiva circolare del Ministero della salute verranno identificate le modalità di tracciatura delle prestazioni erogate. Fino al 31 marzo, nelle more dell’emissione del certificato verde cosiddetto rafforzato di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 22 marzo 2021, numero 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le medesime persone sono autorizzate a permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di accoglienza e integrazione (Sai) o nelle altre strutture ricettive ove sono ospitate o presso abitazioni private in tutto od in parte messe a disposizione".

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