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Convivenza di fatto: come dichiararla a Cesena

A prescindere dall'orientamento sessuale, la convivenza di fatto è rivolta a chi ha deciso di non contrarre matrimonio né di usufruire dell’unione civile, ma che sono allo stesso modo meritevoli di tutela rispetto a determinati aspetti della vita

La convivenza di fatto si istituisce tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile tra loro o con altre persone.

Differenza fra coppia di fatto e conviventi di fatto

I conviventi non hanno nessun obbligo di presentare la dichiarazione di convivenza di fatto: la convivenza può essere provata con ogni strumento, anche con dichiarazioni testimoniali. Fino a quel momento, però, non saranno conviventi di fatto, bensì coppia di fatto, e non godranno dei diritti riconosciuti ai conviventi di fatto.

A prescindere dall'orientamento sessuale, la convivenza di fatto viene infatti rivolta a coloro che hanno deciso di non contrarre matrimonio né di sancire il loro legame attraverso l’unione civile, ma che sono allo stesso modo meritevoli di tutela rispetto a determinati aspetti della vita.

Quali sono i diritti e doveri dei conviventi di fatto?

La convivenza di fatto, quando viene formalizzata, crea un nucleo familiare. In presenza di una convivenza di fatto si gode dei seguenti diritti e si devono adempiere i seguenti doveri:

  • Stessi diritti che spettano al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
  • La possibilità di far visita al proprio partner in carcere;
  • Il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero del convivente di fatto;
  • La facoltà di nominare il convivente come proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, o di morte, in relazione alla donazione di organi, alle modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, se il partner venga dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno;
  • In caso di morte del proprietario dell’abitazione comune, il convivente superstite può restare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e non oltre i cinque anni;
  • Se il convivente superstite abbia figli minori o disabili, ha diritto di continuare a restare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni;
  • Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha la facoltà di succedergli nel contratto;
  • Lo stesso diritto al risarcimento del danno che spetta al coniuge superstite, in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo;
  • Il diritto del convivente di partecipare alla gestione e agli utili dell’impresa familiare del partner, nonché ai beni acquistati con questi ultimi e agli incrementi dell’azienda, in proporzione al lavoro prestato;
  • In caso di cessazione della convivenza di fatto, il diritto di ricevere gli alimenti dall’ex convivente, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Come dichiarare la convivenza di fatto a Cesena?

La convivenza di fatto può essere dichiarata in due maniere:

Dichiarazione presso l'ufficiale d'Anagrafe: Gli interessati devono presentare allo Sportello un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo allegato in fondo alla pagina) unitamente alle copie dei documenti di identità. 
E' possibile anche inviare il modulo compilato e sottoscritto e la copia dei documenti d'identità tramite:

  • e-mail: demografici@comune.cesena.fc.it
  • fax: 0547.356547

Contratto di convivenza: I “conviventi di fatto” possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in Comune con la sottoscrizione di un “contratto di convivenza”. Il “contratto di convivenza” in questione deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alla legge (comma 51). Ai fini dell’opponibilità a terzi, il professionista che abbia ricevuto il “contratto di convivenza” medesimo in forma pubblica (ovvero che ne abbia autenticato la sottoscrizione) deve trasmetterne copia al Comune di residenza entro i successivi 10 giorni per l’iscrizione in anagrafe (comma 52).

Cosa Occorre per dichiarare la convivenza?

  • Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità;
  • Residenza nel Comune di Cesena nella stessa abitazione;
  • I conviventi non devono avere fra loro rapporti di parentela, affinità, adozione; o di matrimonio e unione civile fra di loro o con altri.

Cessazione della convivenza di fatto

La convivenza di fatto può estinguersi per diversi motivi. Vediamoli insieme:

  • accordo tra le due parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti. 

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