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Economia

Crisi da Sovraindebitamento: le soluzioni proposte dall'Ordine dei Commercialisti

Il presidente dell'ordine dei Commercialisti di Forlì-Cesena chiarisce che "si tratta di un intervento legislativo innovativo che prevede soluzioni per le crisi debitorie di soggetti non fallibili"

I Commercialisti di Forlì -Cesena propongono una soluzione della Crisi da Sovraindebitamento anche per i soggetti non fallibili (piccole imprese, imprenditore agricolo, enti senza scopo di lucro ed enti non commerciali in genere, consumatori). Il presidente Aride Missiroli illustra il quadro normativo: "Con la recente emanazione da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della bozza di regolamento degli Organismi di composizione della Crisi da Sovraindebitamento, si va completando il quadro normativo e di applicazione della legge 3/2012 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”. A tal fine l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì (Circoscrizione del Tribunale di Forlì) ha istituito una Commissione di studio per definire le modalità operative connesse alle procedure relative alla costituzione e alla gestione di un organismo ad hoc, denominato “Organismo per la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento”".

LE FINALITA’ DELL’ORGANISMO - "Questo Organismo - chiarisce Missiroli - si prefigge lo scopo di mettere al servizio di debitori e creditori le importanti professionalità dei Commercialisti iscritti all’Ordine. L’intervento del legislatore potrebbe risultare particolarmente efficace proprio in questo periodo di crisi che sta coinvolgendo, oltre alle imprese, anche i privati che, sovente, si trovano a dover fronteggiare pesanti esposizioni debitorie che, fino ad ora, trovavano difficili composizioni per la complessità di trattare con una pluralità di creditori, ciascuno con esigenze diverse".
 
LE IMPRESE E GLI ALTRI SOGGETTI NON FALLIBILI - Il presidente dell'ordine dei Commercialisti di Forlì-Cesena chiarisce che "si tratta di un intervento legislativo innovativo che prevede soluzioni per le crisi debitorie di soggetti non fallibili. In particolare riguarda piccole imprese, anche in forma societaria, che non superano i parametri previsti dalla legge fallimentare, cioè che dimostrino di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila". Ma interessa anche imprenditori agricoli; enti senza scopo di lucro ed enti non commerciali in genere; e consumatori (privati cittadini non imprenditori). "La legge prevede tre diverse tipologie di procedure, da applicarsi in funzione delle caratteristiche e delle scelte del soggetto debitore: accordo di composizione della crisi, piano di ristrutturazione del consumatore e procedura di liquidazione", aggiunge Missiroli.
 
LA PROCEDURA - "Per l’attuazione delle suddette procedure assume assoluta centralità l’Organismo di composizione della crisi che, attraverso incarichi affidati ai nostri professionisti iscritti, ha il compito di assistere il debitore nelle varie fasi della procedura - aggiunge il presidente -, Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette quindi di rivolgersi all’Organismo gestito dal nostro Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e successivamente al Tribunale con un piano che, se accolto, diventerà vincolante per i creditori, anche se non tutti i debiti saranno onorati. Dove il piano non fosse possibile o fosse respinto dal Giudice, il consumatore potrà comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio. Durante l’esecuzione della procedura, è sospesa ogni azione esecutiva (pignoramento etc.) dei creditori nei confronti dei beni del debitore. Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà esdebitato, ovvero sarà libero da ogni debito ancora non onorato"
  
LA FASE TRANSITORIA (Decreto Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202) - Conclude il presidente dell'ordine dei Commercialisti di Forlì-Cesena: "Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto (28/01/2015), i professionisti appartenenti agli ordini professionali possono essere esentati dall’obbligo di formazione (specifico  aggiornamento  biennale,  di durata complessiva non inferiore a quaranta ore) purché documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati  alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge 3/2012".

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