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Cronaca

Codice della convivenza: limiti a sexy shop e "puzze vaganti"

Approda in Consiglio Comunale per essere approvato il Codice della convivenza civile. Si tratta di una novità per il Comune di Cesena che mette così nero su bianco, in 60 articoli,

Approda in Consiglio Comunale per essere approvato il Codice della convivenza civile. Si tratta di una novità per il Comune di Cesena che mette così nero su bianco, in un unico documento composto da  60 articoli, tutte le norme che mirano a salvaguardare la serena convivenza fra i cittadini e la fruibilità dei beni comuni, intervenendo in materia di decoro ambientale, quiete pubblica, sicurezza urbana, tutela dell’ambiente e del patrimonio pubblico. Un capitolo speciale, inoltre, si preoccupa di disciplinare i comportamenti nei confronti degli animali, punendo gli atti di crudeltà contro di essi, l’abbandono, i maltrattamenti.

“Si tratta di qualcosa di più di un semplice regolamento, anche se si presenta sotto questa forma  – sottolineano il Sindaco Paolo Lucchi e l’Assessore alle Sicurezze Ivan Piraccini, a cui si deve il coordinamento dell’iniziativa, insieme all’Assessore alle Politiche Ambientali Lia Montalti per le parti relative alla sua delega -. Nei nostri intenti vuole essere la carta che sancisce e al tempo stesso tutela uno dei beni più preziosi della nostra città, e cioè la capacità di convivere civilmente, nel rispetto degli altri e dei beni pubblici, e di assumersi direttamente responsabilità per il bene della collettività a cui si appartiene. Nella maggior parte dei cesenati questi valori sono ben vivi: ne è una prova la reazione con cui hanno affrontato l’emergenza neve, rimboccandosi le maniche, creando reti di solidarietà, mettendosi a disposizione come volontari per far fronte ai tanti problemi creati da quella situazione eccezionale. Il Codice della convivenza civile non fa altro che mettere a sistema norme già esistenti, arricchendole in qualche caso con disposizioni più precise,  per favorire un comportamento corretto e rispettoso”.

Il titolo più corposo del Codice è quello dedicato alla  ‘Polizia Urbana’, e comprende tutte le norme relative a decoro e quiete pubblica, tutela dell’ambiente, uso degli spazi pubblici. Fra esse compare anche (all’articolo 5) quella relativa ai negozi sfitti, per i quali è previsto  l’obbligo di mantenere in uno stato di decoro non solo le vetrine, ma anche la parte interna visibile, “se non si è provveduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrate che comunque devono essere tenute prive di qualsiasi messaggio pubblicitario”.

SEXY SHOP E SUONATORI GIROVAGHI. Vietato l’insediamento di sexy shop a  meno di 500 metri da luoghi di culto, cimiteri, scuole e insediamenti dedicati all’educazione di bambini e ragazzi. Per  i suonatori ambulanti e girovaghi è prescritto il divieto di rimanere nei pressi di uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto durante le funzioni religiose, ospedali, case di riposo e altri luoghi dove possono essere di disturbo a chi lavora o studia.

PUZZE NON CONTROLLATE. Sul versante della tutela dell’ambiente, si definiscono i comportamenti da seguire per le concimazioni e l’irrorazione di diserbanti, la pulizia dei fossati, le operazioni di spurgo dei pozzi neri, l’emissione di odori, gas, vapori, e fumi (compreso il divieto già in vigore da tempo di tenere il motore dell’auto acceso ai passaggi a livello e in tutte le occasioni in cui la fermata si protrae nel tempo, diventando sosta), le verniciature, la prevenzione degli incendi (fra i divieti, quello di accendere fuochi, con l’unica eccezione della festa di San Giuseppe, purché le focarine si svolgano ad almeno 150 metri da edifici e a 100 metri dalla strada). Un articolo è dedicato anche allo sgombero della neve e specifica – secondo disposizioni per altro già in vigore – che i proprietari o amministratori degli edifici privati devono sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede antistanti ed eliminare i ghiaccioli che si formano su gronde e terrazzi.

CAMPEGGIO E ARRAMPICATE. Il capitolo di ciò che è vietato sul suolo pubblico comprende tutti quei comportamenti che si possono configurare come vandalismo (imbrattamenti, danneggiamento degli arredi urbani, ecc.) o che possono compromettere l’integrità di monumenti e arredi urbani (come, ad esempio, arrampicarsi su di essi anche). Viene anche ribadito il divieto di campeggio e bivacco su aree pubbliche e di dare da mangiare ai piccioni.

BENESSERE ANIMALE. Sul fronte del benessere animale, vengono riportate una serie di regole per la corretta conduzione sia degli animali di compagnia sia degli animali da cortile. In questa parte del Codice sono riportate anche tutte le norme relative al canile e al suo funzionamento e alla gestione delle colonie feline.

A vigilare sul rispetto delle norme contenute nel Codice è  chiamata, in primo luogo, la Polizia Municipale. Ma l’accertamento può essere eseguito anche dalle forze di Polizia e, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti e aziende erogatori di servizi pubblici e dell’Azienda Usl, alle guardie ecologiche, alle guardie zoofile. Le violazioni al Codice prevedono una sanzione amministrativa che può andare da un minimo di 50 a un massimo di 500 euro e, se necessario, l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

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