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Cronaca

Castiglia assolto dallo stalking al Comune: "Più di 200 esposti? Si può, il cittadino può controllare"

Quanto può spingersi un cittadino nel "controllare" l'attività amministrativa del proprio Comune richiedendo atti, sollecitando ulteriori approfondimenti, presentando denunce o effettuando manifestazioni pubbliche?

Quanto può spingersi un cittadino nel "controllare" l'attività amministrativa del proprio Comune richiedendo atti, sollecitando ulteriori approfondimenti, presentando denunce o effettuando manifestazioni pubbliche? Se lo fa per il "bene" della collettività e per non causare un danno personale al sindaco o ai dipendenti, senza ovviamente mai scadere nell'offesa e nell'oltraggio, può spingersi molto in là. Anche a presentare 218 denunce di vario tipo, a presentarsi negli uffici comunali senza appuntamento per richiedere informazioni, ad anticipare ai dirigenti e al sindaco che saranno presentati esposti e denunce e dire loro che, con molta probabilità, il rischio è che si "vada tutti in galera" o che "arrivi la Corte dei Conti".

Praticamente non c'è un limite preciso nella quantità di richieste agli uffici pubblici e nel numero di denunce o esposti che si possono sollevare e, soprattutto, non può essere un Tribunale a determinarlo perché non è sua materia. Si tratta di un ambito regolato dalle logiche della dialettica democratica e tutt'al più da leggi amministrative. 
Stiamo parlando del caso Graziano Castiglia, denunciato dal Comune di Cesena per atti persecutori e per molestie, ma assolto con formula piena dal Tribunale perché il fatto non sussiste.  Un caso che ha fatto scalpore, in quanot il Comune - quando denunciò - spiegò di sentirsi collettivamente, dipendenti e amministratori, "stalkerizzato" da un cittadino che controllava "pratica per pratica".

In questi giorni è uscita la motivazione della sentenza di assoluzione del tribunale di Forlì e leggendola è chiaro come il fatto che alcuni dei temi sollevati dal Castiglia (Peep Sant'Egidio, Sacro Cuore, società Al Monte, mura storiche della città) abbiano avuto poi un seguito, ovvero si siano dimostrati sostanzialmente fondati, sia stato importante al fine della stessa sentenza. 

Innanzitutto, in punta di diritto, si cita la Suprema Corte che ha  precisato che "la prova del nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l'insorgenza degli eventi di danno alternativamente contemplati dall'art. 612 bis c.p. non può limitarsi alla dimostrazione dell'esistenza dell'evento, ma dev'essere specifica e concreta". In più chi compie le condotte di minaccia e molestia dev'essere consapevole di compierle e deve avere quel fine lì, non un altro. Per stessa ammissione dei dirigenti e dei funzionari comunali, infatti, Castiglia non ha mai utilizzato espressioni minacciose o verbalmente aggressive e nemmeno ingiuriose nei loro confronti. L'unica circostanza emersa è quella per cui l'imputato, talvolta, intimava i presenti che avrebbe presentato esposti e poi aggiungeva "qui si va tutti in galera" oppure "arriva la Corte dei Conti".

Castiglia, però, secondo il Tribunale, faceva quel tipo di esternazioni perché la sua prospettazione di denuncia penale era correlata a un diritto preteso, e quindi non costituisce un male. "La prospettazione di denunciare taluno - si legge nella sentenza - all'autorità giudiziaria non costituisce, di per sè, né minaccia né oltraggio e tanto meno diventa di contenuto oltraggioso quando a essa si accompagna la specificazione dell'oggetto della denuncia esternata senza arroganza ma rimanendo nei limiti della protesta espressa in termini civili anche se risentiti". 
Castiglia, come è stato appurato durante il processo, si limitava a esporre verbalmente o con segnalazioni scritte fatti di interesse generale e pubblico sempre presso gli uffici comunali, chiedeva appuntamenti, avanzava istanze di accesso agli atti sulle medesime tematiche. 

"Tali comportamenti, a ben vedere, - si legge sempre nella sentenza - sembrano rientrare nelle facoltà connesse al diritto del cittadino di partecipazione attiva alla vita pubblica e di informazione. Nel caso sono state esercitate senza mai esorbitare in modalità offensive, diffamatorie e intimidatorie". In ultimo anche il turbamento d'animo o la preoccupazione per le possibili conseguenze penali collegate ai generici esposti che presentava Castiglia, secondo il Tribunale, non derivano da alcun comportamento illecito del Castiglia ma sono direttamente conseguenza delle responsabilità connesse alle funzioni pubbliche che rendono esposti anche al "controllo" da parte del cittadino. Insomma l'ansia e la pressione che Castiglia, a dire dei dirigenti e di funzionari, generava con tutte le sue visite in Comune o le sue manifestazioni pubbliche, sono condizioni che devono rientrare nel ruolo di dirigente e funzionario, consapevoli di essere continuamente sottoposti a controlli da parte dei cittadini.

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