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Cronaca

Cannabis light, è battaglia legale: il tribunale ha giudicato regolari i sequestri per 750mila euro

Il Tribunale del Riesame ha ritenuto regolare il sequestro di circa 73 chili di “canapa light” operato in 17 negozi di cannabis legale di Forlì, Cesena, Cesenatico e Savignano

Il Tribunale del Riesame ha ritenuto regolare il sequestro di circa 73 chili di “canapa light” operato in 17 negozi di cannabis legale di Forlì, Cesena, Cesenatico e Savignano, vale a dire la totalità dei punti vendita presenti in provincia. Lo fa sapere con una nota la stessa Squadra Mobile, che lo scorso 13 dicembre – in un’indagine coordinata dal pm Filippo Santangelo – aveva perquisito, con un blitz condotto con una cinquantina di agenti, questi “cannabis store” ultimamente sorti come funghi. Rivendite in cui si possono ritrovare i derivati della canapa con un tasso entro le soglie di legge di Thc, la sostanza che provoca lo sballo.  Nell’inchiesta sono indagati 15 legali rappresentanti delle attività, per reati connessi alla legge sugli stupefacenti. Tra l’altro nei giorni scorsi l’attività nei cannabis store è proseguita , con controlli della Squadra Mobile che hanno portato a sequestri per altri 550 grammi in altri due negozi presenti nella città di Forlì, per un valore commerciale di circa 6000 euro.

I titolari delle attività hanno collaborato nel corso dei controlli e successivamente sono intervenuti per chiedere maggiore chiarezza normativa, con la risoluzione delle ambiguità legislative. Essendo prodotto in libera vendita e alla luce del sole (uno di questi negozi si trova perfino a fianco del portone della Questura di Forlì, ndr), la battaglia è tutta su un punto di diritto. Nel mirino  della Polizia ci sono in particolare le infiorescenze.

Attualmente la normativa di riferimento a cui ha guardato la Polizia (tra cui sentenze della Corte di Cassazione, che però non si è espressa ancora in forma di Sezioni Unite e spesso anche con sentenze contraddittorie, prevede che non possano essere cedute e liberamente messe in vendita all’utente le infiorescenze che non abbiano subito un processo di lavorazione o trasformazione o che non abbiano una finalità ad uso esclusivamente ornamentale. E' la sostanziale ipocrisia della Legge 242/2016, che prevede la possibilità di coltivare cannabis con scarso principio attivo (Thc fino a 0.6), la possibilità di commercializzarla (con Thc fino a 0.5, un parametro definito dalla Cassazione prima del 2016), ma il divieto di utilizzarla “a scopo ricreativo” (vale a dire fumarne le inflorescenze), limitandone l'uso solo “a scopo ornamentale” (vale a dire guardarle oppure usate come profumante per ambienti). In sostanza, nell’ipotesi accusatoria, vendere un prodotto sfuso come le inflorescenze, non può che conseguire l’uso illecito, vale a dire fumarle. Diverso, invece, sarebbe il caso di prodotti lavorati come pasta, biscotti, creme, oli etc., dove del prodotto contenente la cannabis non si può fare altro uso ulteriore. Per la Procura di Forlì, in sostanza, al di là del tasso di Thc, la vendita di infiorescenze ricade nella normativa sugli stupefacenti.

VIDEO - La Polizia: "La canapa venduta così può essere fumata, non è uso ornamentale"

Il business è grosso: all’interno degli esercizi commerciali durante le perquisizioni dello scorso mese sono state rinvenute numerose infiorescenze, custodite in svariato modo,  per un valore commerciale di circa 750 mila euro.  L’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame lo scorso 4 gennaio ha sostanzialmente accolto le motivazioni presentate dal sostituto procuratore Filippo Santangelo ritenendo pertanto in linea con la normativa vigente i sequestri operati. Nella decisione è stata ritenuta prevalente la sentenza della Sesta Sezione Penale della Cassazione dello corso dicembre (la sentenza 56737/2018), secondo la quale la legge 242/2016 non ha comportato la ridefinizione dell’ambito della liceità delle condotte di detenzione e cessione della marijuana e dell’hashish. Spiega la nota della questura: “Per cui al di fuori delle finalità e degli utilizzi definiti espressamente e tassativamente dalla legge 242/2016, la commercializzazione di tali prodotti rientrerebbe ancora nella disciplina penale prevista dal  Dpr 309/90 (il testo unico sugli stupefacenti) che non risulta incisa da alcuna abrogazione nemmeno tacita al riguardo”.

Il Tribunale del Riesame si è espresso sulle liceità dei sequestri dei prodotti messi a libera vendita, ma non sui reati ipotizzati dalla Procura per tale azione, destinati questi invece ad un giudizio di merito del giudice che sarà chiamato a valutarli. Conclude la nota: “La concreta ricorrenza degli elementi delle fattispecie incriminatrici – tra cui rientra anche il raggiungimento di una rilevante soglia “drogante” sotto il profilo dell’offensività del reato – riguarda evidentemente aspetti di merito, non valutabili in tal sede e che dunque necessiterebbero di un specifico parere istituzionale”. E quindi “l’attuale assetto normativo non consente di estendere la liceità della coltivazione della canapa light alla commercializzazione dei suoi derivati per finalità completamente differenti da quelli indicati nella disciplina del 2016”. 

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